Hai investito in macchinari, attrezzature ed impianti? DIVENTA CONFORME 4.0
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- Pubblicato: Lunedì, 21 Marzo 2022 11:14
PILLOLE DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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Hai investito in macchinari, attrezzature ed impianti?
DIVENTA CONFORME 4.0!
SE HAI ACQUISTATO UN MACCHINARIO CHE RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI BENI 4.0, PUOI AVERE UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE.
· CHI PUÒ AVERNE ACCESSO
L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
· INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi investimenti in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (beni 4.0), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
· NON SONO AMMESSI investimenti in:
- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico;
- fabbricati destinati all’industria, edifici e costruzioni;
- condutture e condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aeromobili;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
· TEMPISTICHE DEGLI INVESTIMENTI E CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE.
□ BENI STRUMENTALI NUOVI INDICATI NELL’ALLEGATO A DELLA LEGGE 232/2016 (BENI MATERIALI).
Ø 01/01/2022-31/12/2022 (30/06/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):
credito d’imposta del 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
credito d’imposta del 20% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;
credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni.
Ø 01/01/2023-31/12/2025 (30/06/2026 se entro 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):
credito d’imposta del 20% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;
credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni;
credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 50 milioni per investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica (individuati con apposito decreto ministeriale).
□ BENI INDICATI NELL’ALLEGATO B DELLA LEGGE 232/2016 (BENI IMMATERIALI).
Ø 16/11/2020-31/12/2023 (30/06/2024 se entro il 31/12/2023 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
Ø 01/01/2024-31/12/2024 (30/06/2025 se entro il 31/12/2024 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
Ø 01/01/2025-31/12/2025 (30/06/2026 se entro il 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.
· COME AVVALERSI DEL CREDITO D’IMPOSTA
Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0 sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a euro 300.000,00, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
· CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DEI BENI INDICATI NELL’ALLEGATO A
Focalizzando l’attenzione sui beni materiali in chiave Industria 4.0 e seguendo la classificazione contenuta nell’Allegato A alla legge n. 232/2016, essi possono essere suddivisi in tre macrocategorie:
1) i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2) i sistemi per l’assicurazione della qualità;
3) i dispositivi per l’iterazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
I beni di cui al precedente punto 1) devono necessariamente possedere cinque caratteristiche obbligatorie nonché almeno due su tre delle ulteriori caratteristiche previste dalla normativa.
Così come individuate dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, i cinque requisiti obbligatori sono elencati nel seguito:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.
Con riferimento, invece, ai sistemi e ai dispositivi di cui ai precedenti punti 2) e 3), il rispetto delle caratteristiche c.d. “5+2” non è essenziale, essendo necessaria esclusivamente l’interconnessione del bene.
Il requisito dell’interconnessione viene soddisfatto nel momento in cui, il bene oggetto di investimento:
- scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (i.e. HTTP, MQTT, etc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.
La perdita di anche uno solo dei requisiti previsti, negli anni successivi all’effettuazione dell’investimento, potrebbe comportare una revoca del beneficio; si pensi, ad esempio, al venir meno del requisito della teleassistenza o ad una riorganizzazione aziendale che determini il mancato utilizzo permanente del bene.
Pertanto, nell’approcciarsi a tali benefici, risulta indispensabile il coinvolgimento di figure professionali esperte che assistano nella pianificazione strategica dell’investimento e nel monitoraggio e controllo degli sviluppi, in un’ottica di crescita, miglioramento e certezza, anche nel tempo, per l’azienda stessa.
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Intanto ti auguro buon lavoro.
Alessandro