La Circolare MISE del 1 marzo 2019, n. 48610 ha fornito chiare indicazioni su quali siano le spese sostenute in ambito Sanità 4.0 ammesse nell'iperammortamento.
Ricordiamo che la Legge di bilancio 2019 ha prorogato alcune agevolazioni per favorire le aziende ad acquistare nuovi beni anche nel 2019, tra le quali l'Iperammortamento, cioè la maggiorazione del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Al fine di favorire le Piccole e Medie Imprese, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherà con le diverse misure indicate nella seguente tabella:
Aliquota | Importo investito |
270% | fino a 2,5 milioni di € |
200% |
compresi tra 2,5 e 10 milioni
di €
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150% |
compresi tra 10 e 20 milioni
di €
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0% |
sulla parte di investimento
eccedente il limite di 20
milioni di €
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I beni in oggetto devono possedere determinate caratteristiche, tra cui:
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- essere nuovi;
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- appartenere all'allegato A o all'allegato B della Legge di Bilancio;
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- essere interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica;
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- essere integrati con il sistema logistico della fabbrica.
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Per quanto riguarda la "sanità 4.0" la recente circolare del MISE del 1 marzo 2019 ha indicato un elenco di beni che si possono ricondurre al punto 3 del primo gruppo dei beni presenti nell’allegato A “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.
Gli investimenti in ambito sanitario possono essere raggruppati nelle seguenti voci:
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- Apparecchiature per la diagnostica per immagini: in questa voce possono ricomprendersi tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging – vale a dire, l’insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche – e che si differenziano tra loro, principalmente, in ragione del tipo di sorgente di energia utilizzata per l’esecuzione del processo di indagine: radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici.
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- Apparecchiature per la radioterapia e radiochirurgia: in tale voce rientrano le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali.
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- Robot: all’interno di questa voce sono ricomprese le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi
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- Sistemi automatizzati da laboratorio: in questa voce rientrano i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche.
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Le apparecchiature rientranti nelle voci sopra descritte risultano dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i 5+2 requisiti che la disciplina agevolativa richiede. La verifica nel dettaglio dei requisiti andrà comunque rappresentata nella perizia tecnica come previsto dalla disciplina.
La fruizione del beneficio fiscale per gli investimenti in beni strumentali è applicato agli investimenti effettuati entro:
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- il 31/12/2019;
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- il 31/12/2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
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Inoltre in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iperammortamento, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
Gli investimenti già effettuati nei periodi d’imposta 2017 e 2018 possiedono perizie (attestazioni o autocertificazioni) che potrebbero essere formulate adottando criteri di classificazione diversi da quelli indicati nella circolare MISE, essendo redatte anteriormente alla pubblicazione della stessa. La circolare precisa che in questi casi rimane valida l’applicabilità e la decorrenza del beneficio, sempre che gli investimenti in questione siano stati comunque classificati nell’ambito del primo gruppo dell’Allegato A, a meno che la diversa classificazione non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti contenuti nella circolare stessa.