Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l’acronimo TUSL) emanato con il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, quest’anno ha compiuto 10 anni.
Il D.Lgs. 81/08 nasce con l’esigenza di migliorare la sicurezza sul lavoro in Italia e di tradurre in pratica le direttive Europee, andando a creare un testo unico che superasse il D.Lgs. 626/1994 e il resto dei decreti ancora in vigore prima del 2008. Inoltre il D.Lgs. 81/08 sorge dalla necessità di colmare dei vuoti normativi e di poter agire sul concreto per promuovere un sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Gli aspetti sviluppati nel D.Lgs. 81/2008 sono la prevenzione tecnologica (fondamentale soprattutto in considerazione degli sviluppi, della robotica e delle nuove tecnologie), la valutazione dei rischi (uno strumento che dimostra che la sicurezza vada progettata e non effettuata casualmente), la gestione dell’organizzazione (gestione strategica della sicurezza, che porta a migliorare nella pratica la sicurezza ma anche l’organizzazione dell’azienda).
A dieci anni dall’entrata in vigore del TUSL, vi è soddisfazione per la crescita della consapevolezza della sicurezza nelle imprese, in particolare è diminuito il numero delle situazioni pericolose, quindi delle opportunità di subire un danno particolarmente grave per la salute o per la sicurezza. Questo ha ridotto il numero di eventi negativi, come si può evincere dai dati ufficiali INAIL (che si possono visionare nell’ambito del Rapporto annuale disponibile sul sito www.inail.it). Dall’esame di tali dati però si deduce anche che il costo sociale degli infortuni e delle malattie professionali, anche se in parte ridotto, rimane comunque altissimo.
Tuttavia ad oggi mancano ancora molti decreti attuativi dell’81. Per esempio manca ancora il SINP, ovvero il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione, che non è ancora operativo (dopo 10 anni), nonostante sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2016 il decreto interministeriale n. 183, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento di tale Sistema.
Analizzando poi nel profondo il D.Lgs. 81/08 si notano alcune forti incongruenze, ad esempio il fatto che il garante principale degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero il datore di lavoro, sia l’unica figura per cui non è prevista la formazione (a meno che non svolga direttamente il ruolo di RSPP o di addetto antincendio e primo soccorso).
Perciò nonostante il D.Lgs. 81/08 sia un ottima norma, che forse va addirittura oltre rispetto a quanto previsto dalle direttive europee, gli aggiornamenti finora pubblicati sono solamente delle integrazioni al decreto iniziale, che andrebbe rivisto o reso più attuabile ed attuale.
ULTIMI AGGIORNAMENTI
L’ultima versione del D.Lgs. 81/2008 è datata 2 Luglio 2018; l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il testo coordinato e aggiornato del decretocon le disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e tutte le modifiche introdotte sino a Maggio 2018.
Gli aggiornamenti più sostanziali della versione di Luglio 2018 sono:
- Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 9 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).
- Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264).
- Inserimento della circolare n. 10/2018 – Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- Inserimento degli interpelli n. 3/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
Il testo completo della nuova versione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è disponibile nel sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in particolare al seguente link: